PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della guarigione).

      1. La persona, già affetta da uno stato patologico invalidante, la cui guarigione sia certificata da un medico specialista e accertata dalla competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è considerata clinicamente guarita.
      2. A seguito dell'accertamento della guarigione, effettuato ai sensi del comma 1, decadono tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico.
      3. Alla persona, la cui guarigione sia stata accertata secondo le disposizioni del comma 1, non possono essere richieste dichiarazioni riferite al precedente stato patologico, né possono essere operate nei suoi confronti discriminazioni da esso derivanti.
      4. Le limitazioni alla libertà personale previste dalla legislazione vigente in conseguenza di uno stato patologico possono essere applicate solo a seguito di specifica certificazione medica che, con riferimento alla singola persona, attesti la sussistenza dello stato patologico.

Art. 2.
(Diritti delle persone con epilessie
farmacoresistenti).

      1. Alle persone affette da epilessie farmacoresistenti è riconosciuta dalla competente commissione medico-legale, anche per gli effetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, una percentuale di invalidità civile almeno pari al 46 per cento.
      2. Alle persone affette da epilessie farmacoresistenti, a seguito di accertamento della competente commissione medico-legale, è riconosciuta la situazione con

 

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connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3.
(Commissione nazionale permanente
per le epilessie).

      1. Presso il Ministero della salute, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, è istituita, con decreto del Ministro della salute, la commissione nazionale permanente per le epilessie, con il compito di:

          a) proporre gli indirizzi programmatici nell'ambito del Piano sanitario nazionale per la predisposizione di atti del Governo concernenti le epilessie;

          b) predisporre la revisione e l'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, concernente le percentuali di invalidità derivanti dalle epilessie nonché il monitoraggio delle stesse;

          c) predisporre tutte le azioni che si ritengano necessarie per superare il persistente preconcetto sulle epilessie, riconosciute quali patologie sociali, e per promuovere la ricerca, la cura e l'integrazione sociale per le persone affette da epilessia e le loro famiglie;

          d) predisporre, per gli operatori del Servizio sanitario nazionale e per le persone affette da epilessia e le loro famiglie, interventi formativi e informativi per la prima comunicazione della diagnosi relativa allo stato invalidante, nonché per l'accesso ai percorsi di cura e di integrazione scolastica, formativa e lavorativa.

      2. La commissione nazionale permanente per le epilessie è composta da tre membri indicati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul territorio nazionale delle persone affette da epilessie e delle loro famiglie e da tre medici specialisti competenti in epilessie indicati dal Ministero della salute. Il

 

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presidente è nominato dal Ministro della salute. A seguito della prima convocazione la commissione nazionale permanente per le epilessie adotta un regolamento recante norme per il proprio funzionamento.

Art. 4.
(Normativa relativa al rilascio
della patente di guida).

      1. I costi di rilascio e di rinnovo delle patenti speciali di guida non possono superare, comparativamente per identici intervalli di tempo, i costi del rilascio e del rinnovo delle patenti ordinarie di guida.
      2. Le persone affette da epilessia in terapia e senza crisi da almeno un anno possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente speciale di guida per le categorie A o B per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi e comunque non superiore a cinque anni.
      3. I benefìci riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dall'articolo 21 e dall'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, al fine di promuovere e di realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone affette da invalidità, sono estesi a tutti i soggetti che, a causa della loro condizione patologica, non sono abilitati alla guida di un veicolo.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con proprio regolamento, apporta modifiche alla lettera d) del punto D dell'appendice II al titolo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti criteri:

          a) prevedere che le parole: «agli epilettici» siano sostituite dalle seguenti: «alle persone affette da epilessia»;

          b) prevedere che le parole: «o che abbiano sofferto in passato di epilessia» siano sostituite dalle seguenti: «da epilessia».

 

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      5. Il medico che diagnostica una crisi epilettica è tenuto a comunicare formalmente e per iscritto tale diagnosi alla Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti, ai fini della conseguente sospensione della patente di guida e del riconoscimento dei benefìci previsti ai sensi del comma 3. Di tale comunicazione il medico è tenuto, altresì, a informare il soggetto affetto da epilessia.